11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/22
Ricorso proposto il 29 novembre 2018 — Tilly-Sabco / Consiglio e Commissione
(Causa T-707/18)
(2019/C 54/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)
Convenuti: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento del regolamento (UE) n. 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame in misura pari a zero (GU 2018, L 239, pag. 1);
di conseguenza,
—
annullare il regolamento (UE) n. 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame in misura pari a zero (GU 2018, L 239, pag. 1);
—
in via principale, dichiarare il Consiglio responsabile di un illecito per aver adottato il regolamento (UE) n. 2018/1277, del 18 settembre 2018, di cui sarà pronunciato l’annullamento;
—
in subordine, dichiarare la Commissione responsabile di un illecito per aver fatto adottare dal Consiglio il regolamento (UE) n. 2018/1277, del 18 settembre 2018, di cui sarà pronunciato l’annullamento, se e soltanto se la responsabilità della Commissione non fosse riconosciuta nell’ambito del procedimento oggetto della causa T-437/18;
—
in estremo subordine, dichiarare il Consiglio e la Commissione responsabili di un illecito per l’adozione del regolamento (UE) n. 2018/1277, del 18 settembre 2018, di cui sarà pronunciato l’annullamento, se e soltanto se la responsabilità della Commissione non fosse riconosciuta nell’ambito del procedimento oggetto della causa T-437/18;
—
dichiarare che l’illecito commesso dal Consiglio e/o dalla Commissione ha comportato un danno per la società Tilly-Sabco;
di conseguenza,
—
in via principale,
—
dichiarare il Consiglio debitore nei confronti della ricorrente della somma di EUR 3 238 000, in conto capitale, di cui:
—
EUR 2 848 000 pari alle restituzioni non percepite per le vendite realizzate nel corso del periodo compreso tra il 19 luglio e il 31 dicembre 2013;
—
EUR 390 000 pari alle restituzioni relative al mancato guadagno per non aver realizzato 3 550 tonnellate complementari di vendite verso i paesi del Medio Oriente nel corso del medesimo periodo;
—
condannare il Consiglio a versare la somma di EUR 3 238 000, in conto capitale,
—
rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal regolamento (UE) n. 689/2013 annullato e fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede;
—
maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali;
—
in subordine,
—
dichiarare la Commissione debitrice nei confronti della ricorrente della somma di EUR 3 238 000, in conto capitale, di cui:
—
EUR 2 848 000 pari alle restituzioni non percepite per le vendite realizzate nel corso del periodo compreso tra il 19 luglio e il 31 dicembre 2013;
—
EUR 390 000 pari alle restituzioni relative al mancato guadagno per non aver realizzato 3 550 tonnellate complementari di vendite verso i paesi del Medio Oriente nel corso del medesimo periodo;
—
condannare la Commissione a versare la somma di EUR 3 238 000, in conto capitale,
—
rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal regolamento (UE) n. 689/2013 annullato e fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede;
—
maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali;
—
dichiarare che l’importo che la Commissione è condannata a pagare per la presente causa, in conto capitale e interessi, potrà essere ridotto per un importo pari a quello cui potrebbe essere condannata nella causa T-437/18;
—
condannare la Commissione a pagare il risarcimento per il danno morale subito a seguito del duplice illecito commesso dalla stessa e per un importo fissato in via equitativa in EUR 20 000;
—
in estremo subordine,
—
dichiarare il Consiglio e la Commissione debitori nei confronti della ricorrente della somma di EUR 3 238 000, con l’onere per il Tribunale di ripartire gli importi tra le due entità, in conto capitale, di cui:
—
EUR 2 848 000 pari alle restituzioni non percepite per le vendite realizzate nel corso del periodo compreso tra il 19 luglio e il 31 dicembre 2013;
—
EUR 390 000 di restituzioni relative al mancato guadagno per non aver realizzato 3 550 tonnellate complementari di vendite verso i paesi del Medio Oriente nel corso del medesimo periodo;
—
condannare il Consiglio e la Commissione a versare la somma di EUR 3 238 000, con l’onere per il Tribunale di ripartire gli importi tra le due entità, in conto capitale,
—
l’importo in conto capitale fissato per il Consiglio, da un lato, e per la Commissione, dall’altro, sarà rivalutato con interessi compensativi, a decorrere dal regolamento (UE) n. 689/2013 annullato e fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di cui trattasi, dall’Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui tale società ha sede,
—
e maggiorato di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali;
—
condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del presente ricorso e decidere sull’eventuale ripartizione delle spese tra gli stessi.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su uno sviamento di procedura o su una violazione di procedura, in quanto essa ritiene che la procedura volta a sostituire un atto annullato non sarebbe stata rispettata nel caso di specie, poiché la Commissione era l’autore dell’atto annullato, ossia il regolamento (UE) n. 689/2013, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU 2013, L 196, pag. 13) ed è il Consiglio ad avere adottato il nuovo regolamento, in data 18 settembre 2018, sulla base di testi differenti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione della regola del parallelismo di forme, in quanto, da un lato, il nuovo regolamento non è stato adottato dalla Commissione, bensì dal Consiglio, e, dall’altro, la Commissione avrebbe dovuto essere assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,.
3.
Terzo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica del regolamento impugnato, in quanto l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che sarebbe stato preso quale unica base giuridica possibile per adottare il regolamento impugnato, non autorizzerebbe il Consiglio ad adottare siffatto regolamento. Non sussisterebbe, quindi, alcun fondamento giuridico che consenta al Consiglio di adottare la fissazione delle restituzioni all’esportazione per il pollame.
4.
Quarto motivo, vertente su uno sviamento di procedura, in quanto, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, (C-183/16 P, EU:C:2017:704), la Commissione avrebbe dovuto adottare essa stessa l’atto sostitutivo del regolamento annullato e non chiedere al Consiglio di adottare un atto «al suo posto».
5.
Quinto motivo, vertente sull’insufficienza o sull’errore di motivazione, sia riguardo alla forma, in quanto il regolamento impugnato non spiegherebbe il motivo per cui è stato necessario chiedere al Consiglio di adottare tale testo, né in qual modo e per quale motivo l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE costituisse l’unica base giuridica che legittimava la sua adozione, sia riguardo alla sostanza nel fissare la percentuale di restituzione, in quanto il Consiglio, come la Commissione in precedenza, si sarebbe astenuto da qualsiasi analisi economica.
6.
Sesto motivo vertente sull’incoerenza del regolamento impugnato, in quanto il Consiglio avrebbe adottato pedissequamente, senza riflessione e analisi, il medesimo regolamento fondandosi su una base giuridica errata e invalida e non avrebbe quindi tenuto conto della citata sentenza della Corte di giustizia.
Secondo la ricorrente, l’annullamento di questo nuovo regolamento (UE) n. 2018/1277 dà diritto a chiedere, in via principale, il risarcimento al Consiglio per il danno che essa avrebbe subito a causa della sua adozione. In subordine, la ricorrente propone un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Commissione, dato che il suo operato è all’origine dell’adozione di questo nuovo regolamento da annullare. Infine, in estremo subordine, essa chiede al Tribunale di dichiarare l’esistenza di una responsabilità comune ripartita tra il Consiglio e la Commissione, considerato che le due entità hanno commesso illeciti distinti.