11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/25
Ricorso proposto il 4 dicembre 2018 — Adraces / Commissione
(Causa T-714/18)
(2019/C 54/38)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro Sul — Adraces (Vila Velha de Ródão, Portogallo) (rappresentanti: G. Anastácio, D. Pirra Xarepe, J. Whyte e M. Barros Silva, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare l’invalidità della decisione della Commissione ARES (2018) 4940694, del 26 settembre 2018, che ha posto fine alla convenzione quadro di partenariato n. COM/LIS/ED/2018-2020_1, e condannare la Commissione al ripristino della situazione precedente della ricorrente;
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, relativo a una violazione del principio della certezza del diritto, nella misura in cui la Commissione ha revocato unilateralmente un appalto pubblico, senza presentare alcuna motivazione o giustificazione a tal fine.
2.
Secondo motivo, relativo a una violazione del principio di buona fede, nella misura in cui, inserendo nella suddetta convenzione quadro una clausola generale di revoca in base alla quale essa può porre fine a tale convenzione arbitrariamente, senza alcuna motivazione o giustificazione, la Commissione è incorsa in un abuso di potere e ha violato l’equilibrio degli interessi sotteso a qualunque appalto, pubblico o privato.
3.
Terzo motivo, relativo a una violazione del principio del rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei privati, che vincola il potere amministrativo in materia di appalti pubblici, nella misura in cui la Commissione ha revocato unilateralmente, per puro arbitrio e senza alcuna motivazione, la citata convenzione, il che è vietato dal principio pacta sunt servanda.
4.
Quarto motivo, relativo a una violazione del dovere di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione ha revocato detta convenzione in base ad un semplice articolo di giornale, senza procedere a una valutazione sufficientemente approfondita del caso di specie, il che configura un caso di manifesta cattiva amministrazione.
5.
Quinto motivo, relativo a una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la Commissione ha revocato, senza alcuna motivazione o giustificazione, la suddetta convenzione in risposta alla condanna di un dipendente della ricorrente per reati di falsificazione e di truffa che non riguardavano l’attività di quest’ultima né le funzioni e la competenza della Commissione.