11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/27
Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Apostolopoulou e Apostolopoulou- Chrysanthaki / Commissione
(Causa T-721/18)
(2019/C 54/41)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Zoi Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou- Chrysanthaki (Atene, Grecia) (rappresentante: D. Gkouskos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
accogliere il loro ricorso e condannare le convenute, congiuntamente e in solido, a versare a ciascuna ricorrente l’importo totale di cinquecentomila euro, così come tale importo viene desunto dettagliatamente nel loro ricorso;
—
condannare le convenute ad astenersi in futuro da qualsiasi violazione dei diritti della personalità delle ricorrenti;
—
condannare la prima convenuta a ripristinare l’onorabilità e la reputazione delle ricorrenti mediante una sua dichiarazione dinnanzi all’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene), ove pende in secondo grado l’opposizione presentata dalle ricorrenti in data 11/09/2017 con numero di ruolo generale 572461/2017 e numero di ruolo speciale 1898/2017, nel cui ambito la prima convenuta ha rilasciato le dichiarazioni false e offensive di cui trattasi nei confronti delle ricorrenti;
—
condannare le convenute al pagamento di tutte le spese processuali.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso viene proposto contro la Commissione europea e l’Unione europea. Tenuto conto che quest’ultima viene sempre rappresentata dinnanzi alla Corte dall’istituzione alla quale viene attribuito l’atto o la condotta contestata, la Commissione viene considerata, di conseguenza, l’unica convenuta nel presente ricorso.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione della dignità umana e della personalità delle ricorrenti, per le affermazioni diffamatorie rese dalla Commissione innanzi al Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene) e per la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, al fine di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle ricorrenti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità, della buona fede e del legittimo affidamento, per l’affermazione della Commissione che le ricorrenti socie sono legalmente responsabili e che la società era priva di personalità giuridica, anche se più volte consapevolmente convenuto che secondo la legge ellenica e lo statuto della società esse non avevano responsabilità personale per le obbligazioni della società.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, in quanto le ricorrenti non erano parti in causa nei procedimenti in cui sono stati emessi i titoli esecutivi.
4.
Quarto motivo, vertente sulla ingiusta e illegittima accelerazione della procedura esecutiva nei confronti delle ricorrenti.