25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/32
Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Barata / Parlamento
(Causa T-723/18)
(2019/C 72/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: João Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in primo luogo, la decisione del 23 luglio 2018 del segretariato generale del Parlamento europeo, recante rigetto dei reclami proposti dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, rispettivamente, il 2 febbraio e il 13 aprile 2018;
—
annullare, in secondo luogo, la decisione del 22 marzo 2018 del direttore della Direzione per lo sviluppo delle risorse umane, recante diniego di riesame della domanda del ricorrente di partecipare al programma di formazione relativo al procedimento di certificazione per l’anno 2017, escludendolo effettivamente da quest’ultimo;
—
annullare, in terzo luogo, le decisioni del direttore della Direzione per lo sviluppo delle risorse umane, dell’8 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017, di considerare inammissibile la domanda del ricorrente unicamente a causa dell’assenza dell’indice [dei documenti], ai fini del programma di formazione relativo al procedimento di certificazione per l’anno 2017;
—
annullare, in quarto luogo, la decisione del Parlamento del 1o marzo 2018 con la quale è stato comunicato al ricorrente l’esito generale della selezione, senza includerlo dell’elenco dei funzionari selezionati per il procedimento di certificazione relativo all’anno 2017 a causa dell’inammissibilità della sua domanda;
—
annullare, in quinto luogo, l’avviso di concorso interno del 22 settembre 2017, diffuso al personale;
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annullare, infine, il risultante elenco proposto dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione sopra indicato;
—
dichiarare, preliminarmente, ove appropriato, invalido e inapplicabile nel presente procedimento l’articolo 90 dello Statuto dei funzionari, ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione, del diritto alla difesa e del diritto di essere ascoltato del ricorrente, e pertanto sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché su un errore manifesto di valutazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1/58 (1), e inoltre dei principi di pari trattamento e non discriminazione.
(1) Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GUCE n. 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385).
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