18.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/42
Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Melin/Parlamento
(Causa T-726/18)
(2019/C 65/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Joëlle Melin (Aubagne, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile l’eccezione d’illegittimità e dichiarare illegittimi gli articoli 33 e 68 delle MASD [misure di attuazione dello statuto dei deputati], e pertanto
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constatare l’assenza di base giuridica della decisione del Segretario generale del 4 ottobre 2018;
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in via principale:
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annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 — notificata mediante lettera n. D316037 del 10 ottobre 2018, adottata in applicazione dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», nella sua versione modificata — con cui è stata dichiarata l’esistenza di un credito nei confronti della ricorrente pari a EUR 130 339,35, a titolo di somme indebitamente versate nell’ambito dell’assistenza parlamentare e indicata la motivazione del suo recupero;
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annullare la nota di addebito n. 2018-1597 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in forza della decisione del Segretario generale del 4 ottobre 2018, recante «Recupero di somme indebitamente versate nell’ambito dell’assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle MESD e degli articoli 78 e 79 del regolamento finanziario»;
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condannare il Parlamento europeo a tutte le spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità per violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento da parte degli articoli 33 e 68 delle misure di applicazione dello Statuto dei deputati adottate mediante la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e del 9 luglio 2008, in particolare a causa della loro mancanza di chiarezza e di precisione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei requisiti di forma, nella misura in cui la decisione impugnata non permetterebbe una conoscenza precisa dei motivi di diniego dell’ammissibilità dei documenti presentati come prove del lavoro effettuato. Pertanto, la decisione non sarebbe motivata, in violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale sancisce il diritto a una buona amministrazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente, là dove quest’ultima non ha ottenuto un’audizione presso il Segretario generale, mentre le comunicazioni nei suoi confronti sono avvenute solo con procedura scritta.