11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/31
Ricorso proposto il 12 dicembre 2018 — DQ e a./Parlamento
(Causa T-730/18)
(2019/C 54/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: DQ e altri undici ricorrenti (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza,
—
annullare la decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria («decisione impugnata») dei ricorrenti proposta il 13 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto;
—
pronunciare l’annullamento, per quanto necessario, della decisione del 12 settembre 2018 che ha respinto il reclamo proposto il 23 maggio 2018 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
—
disporre il risarcimento del danno morale causato da un insieme di atti e di comportamenti del Parlamento che devono essere oggetto di una valutazione complessiva e che i ricorrenti stimano, su riserva di nuova valutazione, nella somma ex aequo et bono di EUR 192 000;
—
condannare il Parlamento alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;
—
condannare il convenuto a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono gli illeciti commessi dal Parlamento nella sua qualità di datore di lavoro, in particolare una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, una violazione della loro dignità, una violazione della loro vita privata e familiare, una violazione del loro diritto alla tutela del segreto medico e una violazione del loro diritto a condizioni di che rispettino la loro salute, la loro sicurezza e la loro dignità.
I ricorrenti sostengono che i fatti e i comportamenti da essi denunciati costituivano, prima facie, fatti e comportamenti autentici o quantomeno, verosimili che facevano presumere l’esistenza di atti di molestie psicologiche nei loro confronti e concludono per la sussistenza della responsabilità del Parlamento europeo a motivo in particolare della sua passività in occasione del trattamento della loro domanda di assistenza basata sugli articoli 12 e 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.