18.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 65/43
Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Runnebaum Invest/EUIPO — Berg Toys Beheer (Bergsteiger)
(Causa T-736/18)
(2019/C 65/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Germania) (rappresentante: W. Prinz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Berg Toys Beheer BV (Ede, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Bergsteiger — Domanda di registrazione n. 15 145 791
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 ottobre 2018 nel procedimento R 572/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.