11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/64
Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 — Daimler / Commissione
(Causa T-751/18)
(2019/C 93/85)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta del 22 ottobre 2018, CLIMA/C4/WB/sg rif. Ares(2018)5413709, adottata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (1), e
—
condannare la convenuta a sostenere le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 (2).
—
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158, giacché, nell’ambito della valutazione della riduzione delle emissioni di CO2, essa ha derogato al metodo di prova autorizzato, applicando un fattore di Willan erroneo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
—
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, giacché, nel contesto del metodo di prova che ha applicato per la verifica ad hoc, ha omesso lo specifico pre-condizionamento richiesto.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
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Nell’ambito del terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, giacché essa ha ordinato di non prendere in considerazione le innovazioni ecocompatibili per il precedente anno 2017 mentre tale disposizione autorizza esplicitamente solo una decisione sulla mancata presa in considerazione per l’anno seguente.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltati
—
Nell’ambito del quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato il suo diritto ad essere ascoltata conformemente alle esigenze derivanti dal principio generale del rispetto dei diritti della difesa nonché all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. Essa sostiene che la convenuta avrebbe autorizzato uno scambio di osservazioni in merito alle rispettive tesi giuridiche ma avrebbe poi adottato la decisione impugnata.
5.
Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
—
Nel quadro del quinto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione non è sufficientemente motivata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente afferma che, nella decisione impugnata, la convenuta si riferisce esclusivamente in modo impreciso ad alcune differenze relative al metodo di prova, ma non fornisce alcuna indicazione circa la decisiva questione se e in quale misura il metodo di prova richieda uno specifico pre-condizionamento e se la convenuta abbia autorizzato un qualche metodo di prova nella decisione di esecuzione (UE) 2015/158.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).
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