11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/65
Ricorso proposto il 22 dicembre 2018 — FL Brüterei M-V e a./Commissione
(Causa T-755/18)
(2019/C 93/86)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Germania), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 1, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 (1) della Commissione, del 22 ottobre 2018, pubblicato con il numero L 264/1 della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 (2), come segue: «all’articolo 42, lettera b), la data “31 dicembre 2018” è sostituita dalla data “31 dicembre 2020”»;
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condannare la convenuta al pagamento di EUR 2 469 503,44 alla FL Brüterei M-V GmbH, più interessi moratori dal giorno della notifica del ricorso nella misura corrispondente al tasso base della Banca centrale europea aumentato di otto punti percentuali per anno; nonché
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statuire che la convenuta è obbligata a risarcire alle ricorrenti l’ulteriore danno derivante ad esse dal fatto che la Commissione, adottando il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1584, ha deliberato un’ulteriore deroga biennale, la quale consente, «in mancanza» di pulcini biologici, l’introduzione di pulcini convenzionali nell’allevamento biologico di polli, senza che la Commissione, pur essendovi obbligata, abbia «limitato al minimo» tale deroga ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (3), come avrebbe dovuto fare prevedendo che il ricorso alla disciplina derogatoria presupponesse che nessun incubatoio situato in un raggio fino a 700 chilometri attorno al luogo dell’allevamento di polli offrisse in vendita pulcini allevati secondo il metodo di produzione biologico, e disponendo che la prova della mancanza di disponibilità di siffatti pulcini dovesse essere fornita attraverso l’infruttuoso ordinativo a tre incubatoi noti come fornitori di siffatti pulcini allevati secondo il metodo di produzione biologico, e non già attraverso l’inoltro di richieste di informazioni a fornitori noti per non proporre in vendita pulcini di questo tipo.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1.
Primo motivo: Nullità dell’atto regolamentare
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Nell’ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che la convenuta ha violato il suo obbligo di limitare al minimo le deroghe al principio sancito all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, secondo il quale i giovani animali biologici devono nascere ed essere allevati in aziende biologiche.
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A tale proposito, le ricorrenti fanno valere che la proroga della deroga per un periodo di due anni viola la disposizione dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, secondo la quale le deroghe devono essere limitate al minimo. L’assenza di condizioni o limiti qualitativi consentirebbe una pratica abusiva come quella che la convenuta avrebbe scoperto nel Regno dei Paesi Bassi.
2.
Secondo motivo: responsabilità per l’illegalità di un atto amministrativo, in applicazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE
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Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la convenuta non ha fatto rispettare ai Paesi Bassi la disposizione di cui all’articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008.
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A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che il comportamento scorretto della convenuta ha causato loro perdite di redditi, poiché la parte convenuta non ha sollecitato le autorità neerlandesi affinché adottassero una condotta regolare per quanto riguardo l’utilizzo di pulcini allevati secondo la modalità di produzione biologica nell’ambito dell’allevamento biologico di polli.
3.
Terzo motivo: responsabilità per l’esercizio illecito di competenze d’esecuzione
—
Nell’ambito del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, adottando nuovamente una deroga, limitata esclusivamente dal punto di vista temporale e non soggetta ad alcuna condizione o limite qualitativo, la convenuta ha violato le disposizioni dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007 e ha esercitato competenze che non le sono attribuite.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250, del 18.9.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU, L 189, del 20.7.2007, pag. 1).
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