11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/67
Ricorso proposto il 28 dicembre 2018 — AG / Europol
(Causa T-756/18)
(2019/C 93/87)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: AG (rappresentante: C. Abrar, avvocato)
Convenuta: Agenzia di contrasto dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il rigetto implicito da parte della convenuta del reclamo presentato dal ricorrente il 2 luglio 2018;
—
ordinare alla convenuta di adottare un provvedimento adeguatamente motivato e legittimo quanto al suo diritto ad una partecipazione al fondo pensioni di Europol; nonché
—
condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Primo motivo di ricorso: violazione generale dell’obbligo di motivazione
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Con il primo motivo di ricorso si contesta che la domanda del ricorrente — relativa (i) alla comunicazione di un atto amministrativo con il quale la convenuta applica al ricorrente la decisione (UE) 2015/1889 (1) e (ii) alla motivazione di tale atto amministrativo, insieme ad una spiegazione delle ragioni per cui una parte significativa degli attivi del fondo pensioni sia stata girata agli Stati membri — sia stata implicitamente respinta.
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A questo proposito, si fa valere che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi quali discendono dai principi di buona condotta amministrativa europea e dall’articolo 296 TFUE. Il ricorrente disporrebbe anche di un interesse ad agire, poiché solo una decisione motivata quanto ai suoi diritti sul fondo pensioni di Europol gli consentirebbe una valutazione della legittimità dell’assegnazione e di far valere eventuali ulteriori diritti.
2.
Secondo motivo di ricorso: controllo incidentale della decisione (UE) 2015/1889
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Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che il presunto fondamento del mancato provvedimento possa oltretutto rivelarsi, nell’ambito del controllo giurisdizionale, errato sotto il profilo della valutazione, e quindi illegittimo. Al riguardo, si dovrebbe in particolare spiegare per quale ragione parti significative del fondo pensioni di Europol sono state girate agli Stati membri.
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Inoltre, si sostiene che il Tribunale, ai fini dell’economia processuale e per evitare alla convenuta un eventuale ulteriore procedimento, potrebbe fornire indicazioni circa l’illegittimità della decisione (UE) 2015/1889, poiché il controllo incidentale di tale decisione non potrebbe avvenire in mancanza di un provvedimento motivato.
(1) Decisione (UE) 2015/1889 del Consiglio dell'8 ottobre 2015, relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 60).