18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/47
Ricorso proposto il 30 dicembre 2018 — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Commissione europea
(Causa T-763/18)
(2019/C 103/62)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) (Békés, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, dichiarare la nullità della decisione della Commissione adottata il 20 luglio 2011 nel procedimento SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto in materia di impiego di lavoratori con disabilità asseritamente illegittimo a causa del carattere discriminatorio della normativa» (in prosieguo: la «decisione impugnata in via principale»);
—
in subordine, dichiarare la nullità della decisione della Commissione adottata il 25 gennaio 2017 nel procedimento SA.45498 (FC/2016) — «Denuncia dell’OPS Újpest-lift Kft. relativa agli aiuti di Stato concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità» (in prosieguo la «decisione impugnata in subordine»);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo per ciascuna domanda.
1.
Motivo invocato a sostegno della domanda principale: errore di diritto e applicazione erronea degli elementi di prova disponibili
—
Le autorità ungheresi, in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, hanno concesso aiuti di Stato illegittimi a 21 imprese beneficiarie, che erano concorrenti della ricorrente. Tali aiuti non sono stati destinati esclusivamente ai costi aggiuntivi determinati dall’impiego di lavoratori con disabilità ma sono stati utilizzati per finanziare i costi generali delle imprese beneficiarie e in tal modo hanno generato una distorsione della concorrenza. Nella decisione impugnata in via principale la Commissione segnalava che l’importo complessivo degli aiuti concessi alle imprese beneficiarie non è superiore all’importo globale degli aiuti che devono essere concessi ai sensi degli articoli 41 e 42 del regolamento generale di esenzione per categoria (1) e che, di conseguenza, gli aiuti controversi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. La decisione impugnata in via principale lascia inalterati gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla ricorrente dalle misure nazionali con cui sono stati concessi gli aiuti e, in tal modo, lede i diritti procedurali di cui gode la ricorrente in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
2.
Secondo motivo, invocato a sostegno della domanda presentata in subordine: errore di diritto e snaturamento manifesto degli elementi di prova disponibili
—
La Commissione è incorsa in un errore di diritto e ha snaturato manifestamente gli elementi di prova disponibili nel segnalare, nell’ambito della decisione impugnata, che la denuncia della OPS Újpest-lift Kft. non contiene alcun nuovo elemento giuridico o fattuale che dia luogo alla modifica della valutazione effettuata dalla Commissione riguardo al procedimento SA.29432 — CP 290/2009. La decisione impugnata in subordine lascia inalterati gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla ricorrente dalle misure nazionali con cui sono stati concessi gli aiuti e, in tal modo, lede i diritti procedurali di cui gode la ricorrente in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
(1) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] (GU 2008, L 214, pag. 3).
Full & Egal Universal Law Academy