18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/17
Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018 nella causa T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Consiglio
(Causa C-46/19 P)
(2019/C 103/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenti)
Altre parti nel procedimento: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale impugnata;
—
statuire in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere la domanda del PKK; e
—
ingiungere al PKK di pagare le spese sostenute dal Consiglio nella presente impugnazione e nella causa T-316/14.
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio sostiene che il Tribunale sia incorso in errore, nella sentenza impugnata, per i seguenti motivi:
—
primo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le decisioni impugnate quali decisioni di mero riesame ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6 (1);
—
secondo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che le decisioni del governo degli Stati Uniti d’America non potevano costituire il fondamento dell’iscrizione iniziale;
—
terzo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il Consiglio non aveva motivato perché considerasse le decisioni del governo degli Stati Uniti d’America e l’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito come decisioni di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931;
—
quarto motivo: Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE (2), punto 55;
—
quinto motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE, punto 71;
—
sesto motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE, punto 55;
—
settimo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente sostenuto che il Consiglio non potesse rispondere alla lettera del PKK nella propria lettera del 27 marzo 2015.
(1) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).
(2) Causa C-599/14 P, Consiglio /LTTE, EU:C2017:583.
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