1.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/16
Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-817/16, Vans, Inc./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-123/19 P)
(2019/C 220/21)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vans, Inc. (rappresentanti: M. Hirsch e M. Metzner, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Deichmann SE
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1.
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018 nella causa T-817/16 e la decisione della quarta commissione di ricorso del 21 settembre 2016 nella causa R2030/2015-4 e respingere l’opposizione nella sua integralità;
2.
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’interveniente abbia sufficientemente dimostrato l’esistenza del marchio anteriore; in particolare, il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «documento equivalente» di cui alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii, del regolamento (CE) n. 2868/95 (1) (divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento delegato (CE) 2018/625 (2).
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Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, un estratto della banca dati TMView non costituirebbe un «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii, del RDMUE; ciò risulterebbe, da un lato, dalla chiara formulazione della disposizione che, per quanto concerne i documenti equivalenti ammessi, fa riferimento alla natura e non all’origine del documento, e, dall’altro, dalla ratio della disposizione.
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Un estratto di TMView non potrebbe diventare una prova a sostegno nemmeno sulla base delle caratteristiche della banca dati.
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L’opposizione avrebbe quindi dovuto essere respinta già solo per la mancata dimostrazione dell’esistenza del diritto anteriore.
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Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i segni in conflitto; in particolare, il Tribunale avrebbe sì constatato la differenza esistente tra i segni ma non ne avrebbe più tenuto conto nel corso dell’esame della somiglianza visiva tra i medesimi, ma si sarebbe limitato a dichiarare, in modo generico e senza ulteriore motivazione, che sarebbe esistita una somiglianza visiva media tra i segni.
(1) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: il «DVUM»).
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).
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