20.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 172/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 20 febbraio 2019 — Pensionsversicherungsanstalt/CW
(Causa C-135/19)
(2019/C 172/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt
Resistente: CW
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), l’indennità di riabilitazione austriaca debba essere qualificata:
—
come prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento; oppure
—
come prestazione d’invalidità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento; oppure
—
come prestazione di disoccupazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento.
2)
Se, alla luce del diritto primario, il regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, quale precedente Stato di residenza e di esercizio attività lavorativa, sia tenuto a corrispondere prestazioni quale l’indennità di riabilitazione austriaca a una persona residente in un altro Stato membro, nel caso in cui questi abbia maturato la maggior parte dei periodi contributivi ai fini dell’assicurazione sanitaria e pensionistica come lavoratore in quest’altro Stato membro (e precisamente, dal punto di vista temporale, successivamente al relativo trasferimento della residenza, avvenuto anni prima) e da allora non abbia percepito alcuna prestazione in base all’assicurazione sanitaria o pensionistica del precedente Stato di residenza e di esercizio di attività lavorativa.
(1) GU 2004, L 166, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy