29.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/33
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Unichem Laboratories Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-705/14, Unichem Laboratories/Commissione
(Causa C-166/19 P)
(2019/C 148/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Unichem Laboratories Ltd (rappresentanti: F. Carlin, barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson QC)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare in toto la sentenza impugnata;
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annullare in toto la decisione controversa nella parte in cui riguarda l’Unichem e
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condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Unichem correlate al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
L’Unichem sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:
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In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione fosse competente nel rivolgere all’Unichem una decisione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto:
Il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio giuridico per determinare un’entità economica unica e
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’Unichem fosse direttamente responsabile in quanto cofirmataria dell’accordo transattivo.
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In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver applicato il criterio della necessità oggettiva stabilito nella sentenza BAT.
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In terzo luogo, nel caso in cui gli accordi transattivi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare a torto l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto».
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In quarto luogo, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nel respingere l’interpretazione dell’Unichem dell’accordo transattivo senza rispondere ai suoi argomenti giuridici.
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In quinto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Niche e l’Unichem fossero un concorrente potenziale della Servier.
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In sesto luogo, il Tribunale ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento nel sottoporre l’Unichem e la Niche a un trattamento diverso rispetto a quello applicato agli altri produttori di medicinali generici che si trovano in una situazione simile e nel qualificare erroneamente l’accordo transattivo della Niche come violazione per oggetto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
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In settimo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo riconosciuto che l’accordo transattivo soddisfaceva i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
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In ottavo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto applicando erroneamente i criteri giuridici per determinare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa dell’Unichem e della Niche e/o del principio di buona amministrazione.
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