22.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 26 febbraio 2019 — Flightright GmbH/Eurowings GmbH
(Causa C-180/19)
(2019/C 246/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Attrice: Flightright GmbH
Convenuta: Eurowings GmbH
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che la distanza rilevante per la compensazione pecuniaria deve essere calcolata sull’intero tragitto di viaggio.
Se, inoltre (e a condizione che il regolamento si applichi alla rispettiva parte di viaggio in questione), il termine «volo» debba essere interpretato nel senso che, in caso di prenotazioni con le quali i passeggeri raggiungono la loro destinazione finale solo dopo aver fatto scalo e aver eventualmente cambiato aereo, designa unicamente il tragitto nel corso del quale il ritardo è stato effettivamente subito, o debba essere interpretato nel senso che, per determinare la distanza, bisogna considerare tutto il tragitto del trasporto, dal punto di partenza iniziale alla destinazione finale.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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