1.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/20
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 18 aprile 2019 — BY e CZ/Repubblica federale di Germania
(Causa C-321/19)
(2019/C 220/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrenti: BY, CZ
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1)
Se un singolo soggetto tenuto al pagamento del pedaggio possa invocare dinanzi ai giudici nazionali l’osservanza delle disposizioni sul calcolo del pedaggio a norma dell’articolo 7, paragrafo 9 e dell’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE (1) (a prescindere dalle disposizioni del suo articolo 7 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato III), qualora lo Stato membro non abbia rispettato pienamente tali norme al momento della fissazione dei pedaggi per legge o le abbia attuate erroneamente a discapito di chi è soggetto al pedaggio.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione:
a)
se, quali costi di esercizio della rete di infrastrutture ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, secondo periodo, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE, possano essere inclusi anche i costi della polizia stradale;
b)
se un superamento dei costi d’infrastruttura che possono essere inclusi nel pedaggio medio ponderato
aa)
fino al 3,8%, in particolare qualora vengano inclusi costi che, già per principio, non possono essere inclusi,
bb)
fino al 6 %
comporti una violazione del divieto di superamento dei costi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE, con la conseguenza che il diritto nazionale non sia pertanto applicabile.
3)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 b):
a)
se la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2000, C-205/98 (2) (punto 138), debba essere intesa nel senso che un superamento considerevole dei costi non possa più essere compensato, in sostanza, mediante un calcolo dei costi a posteriori effettuato in un procedimento giurisdizionale, attraverso il quale debba essere provato che l’aliquota di pedaggio stabilita, in sostanza, non supera effettivamente i costi che possono essere inclusi.
b)
In caso di soluzione negativa della questione sub 3 a):
se, ai fini di un calcolo dei costi a posteriori, effettuato dopo la scadenza del periodo di calcolo, ci si debba basare, per intero, sui costi effettivi e sugli introiti effettivi dei pedaggi, quindi non sulle relative ipotesi formulate in sede di calcolo prognostico originario.
(1) GU 2006, L 15, pag. 8.
(2) GU 2000, C 335, pag. 10.
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