2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding (Germania) il 28 maggio 2019 — E.M., M.S./Eurowings GmbH
(Causa C-414/19)
(2019/C 295/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Erding
Parti
Ricorrenti: E.M., M.S.
Resistente: Eurowings GmbH
Questione pregiudiziale
Se nel determinare la distanza ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 261/2004 (1) sia necessario, in caso di un collegamento aereo costituito da più tratte, includere anche i voli di transito non interessati dall’inconveniente verificatosi su un volo in coincidenza.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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