30.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l’11 luglio 2019 — NM, in qualità di curatrice fallimentare della NIKI Luftfahrt GmbH/ON
(Causa C-530/19)
(2019/C 328/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: NM, in qualità di curatrice fallimentare della NIKI Luftfahrt GmbH
Resistente: ON
Questioni pregiudiziali
1)
Se un vettore aereo il quale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) (regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo), debba fornire l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo, sia responsabile, in base a detto regolamento, del danno da lesione patito dal passeggero a causa del comportamento negligente dei dipendenti dell’albergo messo a disposizione dal vettore aereo.
2)
Qualora la risposta alla prima questione sia negativa:
Se l’obbligo del vettore aereo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia limitato al fatto di procurare un albergo al passeggero e di sostenere i costi della sistemazione ovvero se il vettore aereo sia debitore della sistemazione in quanto tale.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU 2004, L 46, pag. 1).
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