11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/48
Impugnazione proposta il 9 settembre 2019 da BP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-838/16, BP/Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
(Causa C-669/19 P)
(2019/C 383/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avocat)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare i punti 1, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; e di conseguenza
—
riconoscere alla ricorrente un adeguato risarcimento del danno morale e materiale subito;
—
riconoscere alla ricorrente un adeguato risarcimento per le conseguenze delle dichiarazioni diffamatorie della FRA nei suoi confronti e per il danno arrecato alla sua reputazione professionale e personale;
—
condannare la FRA alle spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1)
Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione quanto alla ricevibilità del nuovo motivo e delle prove prodotte ai sensi dell’articolo 85 del regolamento di procedura; violazione del diritto al contraddittorio; assenza di un equo processo; violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; limitazione dei diritti; violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2)
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto quanto alla valutazione dei punti 112, da 115 a 117, 126, da 140 a 142 del ricorso per risarcimento danni della ricorrente in ordine alla presunta violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 (1), violazione dell’articolo 8 CEDU e violazione dei punti da 63 a 65 della sentenza nella causa Bavarian Lager (2); violazione dell’obbligo di motivazione quanto alla parziale divulgazione erga omnes e alla successiva totale divulgazione dei dati personali della ricorrente; violazione dell’equilibrio legale stabilito dal legislatore dell’Unione tra il regolamento n. 1049/2001 e il regolamento n. 45/2001 (3); e violazione della sentenza nella causa Bavarian Lager.
3)
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 134 e 135 del regolamento di procedura e violazione dell’obbligo di motivazione; violazione della giurisprudenza riguardante le spese; limitazione dei diritti; e violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4)
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura; rifiuto di accogliere la domanda di omettere determinati dati sensibili nella sentenza T-838/16; conseguente eccessiva redazione della sentenza; nonché assenza di legittima composizione della Quinta Sezione senza possibilità di operare in formazione ampliata o di votare in maniera effettiva.
(1) 1Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Bavarian Lager (C-28/08 P, ECLI:EU:C:2010:378).
(3) 3Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
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