Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
24 settembre 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Precedente giuridico – Tribunale arbitrale – Irricevibilità e incompetenza manifeste della Corte – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte»
Nella causa C‑185/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj, Romania), con decisione del 12 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2019, nel procedimento
KE
contro
LF,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE nonché degli articoli 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KE e LF, due avvocati che esercitano la loro professione in Romania, riguardo alla liceità di commenti relativi ad un articolo pubblicato da KE, commenti formulati da LF sulla propria pagina Facebook.
Diritto rumeno
3 L’articolo 30, paragrafo 6, della Costituzione rumena prevede quanto segue:
«La libertà di espressione non può arrecare pregiudizio alla dignità, all’onore, alla vita privata della persona né al diritto alla propria immagine».
4 L’articolo 58 del codice civile, intitolato «Diritti relativi alla personalità», così dispone:
«(1) Ogni persona ha diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e psichica, alla dignità, alla propria immagine, al rispetto della vita privata nonché agli altri diritti di tale natura riconosciuti dalla legge.
(2) Tali diritti non sono trasferibili».
5 L’articolo 72 del codice civile, intitolato «Diritto alla dignità», prevede quanto segue:
«(1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria dignità.
(2) È vietato qualsiasi pregiudizio arrecato all’onore e alla reputazione di una persona in assenza del consenso di quest’ultima o in violazione dei limiti previsti all’articolo 75».
6 Ai sensi dell’articolo 252 del codice civile, intitolato «Tutela della persona umana»:
«Ogni persona fisica ha diritto alla tutela dei valori intrinseci all’essere umano, quali la vita, la salute, l’integrità fisica e psichica, la dignità, l’intimità della vita privata, la libertà di coscienza e di creazione scientifica, artistica, letteraria o tecnica».
7 L’articolo 253 del codice civile, intitolato «Mezzi difensivi», recita:
«(1) La persona fisica i cui diritti non patrimoniali sono stati violati o minacciati può chiedere in qualsiasi momento in sede giudiziaria:
a) il divieto di realizzazione dei fatti illeciti, se quest’ultima è imminente;
b) la cessazione della violazione ed il suo divieto per il futuro, se essa prosegue;
c) la constatazione dell’illiceità dei fatti verificatisi, se sussistono le turbative da essi prodotte.
(2) In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, in caso di lesione di diritti non patrimoniali a causa dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione, il giudice può adottare soltanto i provvedimenti previsti al paragrafo 1, lettere b) e c).
(3) Peraltro, la vittima della lesione di simili diritti può chiedere al giudice di obbligare l’autore dei fatti a conformarsi a qualsiasi provvedimento ritenuto necessario dal giudice al fine di consentire il ripristino del diritto che è stato leso, come:
a) l’obbligo dell’autore di pubblicare la sentenza di condanna a proprie spese;
b) qualsiasi altro provvedimento necessario per porre fine al fatto illecito o per riparare il danno causato.
(4) Analogamente, la vittima può chiedere un risarcimento danni o, a seconda dei casi, una riparazione patrimoniale per il danno, anche non patrimoniale, causatole qualora quest’ultimo sia imputabile all’autore del fatto dannoso. In tali ipotesi, il diritto di ricorso è soggetto a prescrizione estintiva».
8 Ai sensi dell’articolo 6 del codice di procedura civile, intitolato «Diritto a un equo processo, entro i più brevi termini possibili e prevedibili»:
«(1) Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, entro i più brevi termini possibili e prevedibili, da un giudice indipendente e imparziale, costituito per legge. A tal fine, il giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti autorizzati dalla legge e a garantire il rapido svolgimento del procedimento.
(2) Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis al procedimento di esecuzione forzata».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9 KE e LF sono avvocati membri del foro di Cluj (Romania). KE dichiara che, in data 22 febbraio 2018, lo Jurnalul Baroului Cluj (Giornale del foro di Cluj), giornale dell’associazione professionale degli avvocati di tale foro, ha pubblicato un articolo di cui egli è autore, intitolato «Exercitarea dreptului la apărare prin declarații conținând afirmații necorespunzătoare adevărului în fața organelor judiciare» («Esercizio dei diritti della difesa dinanzi agli organi giudiziari mediante dichiarazioni contenenti affermazioni non veritiere»).
10 KE rileva che LF, caporedattore di tale giornale, sebbene inizialmente non abbia mosso alcuna obiezione alla pubblicazione del citato articolo scientifico, successivamente alla pubblicazione di quest’ultimo ha formulato alcune critiche, ingiustificate a parere di KE, culminate nella pubblicazione di un annuncio sulla sua pagina Facebook, il cui contenuto non è illustrato nella decisione di rinvio.
11 Secondo KE, simili dichiarazioni non rientrano in alcun modo nella categoria delle critiche coperte dal diritto di libertà di espressione.
12 Il 28 gennaio 2019 KE ha investito il Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj, Romania) di un ricorso contro LF. KE chiede a tale collegio arbitrale:
– di constatare l’illiceità della pubblicazione effettuata il 7 gennaio 2019 da LF sulla propria pagina Facebook e
– di condannare LF, conformemente all’articolo 253, paragrafo 3, lettere a) e b), del codice civile, a pubblicare il lodo arbitrale sulla propria pagina Facebook nonché a mantenere tale pubblicazione per un periodo pari ad almeno quello durante il quale la pubblicazione illecita è sussistita su tale pagina.
13 LF chiede al Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj) di investire la Corte di una questione pregiudiziale.
14 Tale tribunale arbitrale afferma di doversi confrontare, da un lato, con l’obbligo dei giudici rumeni di rispondere a tutte le domande ed a tutti i mezzi difensivi delle parti e, dunque, alla richiesta di adire la Corte, e, d’altro lato, con la problematica del carattere vincolante del precedente giudiziario, considerato che detto tribunale ritiene di non poter adottare una soluzione che differisca dal precedente giudiziario di riferimento qualora non individui un’applicazione più conforme della normativa in questione.
15 Alla luce di quanto precede, il Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni del Trattato [UE], in particolare del suo articolo 6, paragrafo 1, in forza delle quali l’Unione [europea] riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (...), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, e le disposizioni della Carta, in particolare del suo articolo 20, il quale stabilisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, nonché del suo articolo 47, il quale stabilisce che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, debbano essere interpretate nel senso che un giudice nazionale rumeno sia obbligato a:
– rispondere a tutte le domande e a tutti i mezzi difensivi delle parti, esaminandoli in maniera effettiva, avendo le parti diritto a una risposta specifica ed esplicita per quanto concerne i mezzi decisivi per la risoluzione della causa in esame, e a
– rispettare il carattere vincolante di un precedente giudiziario, allorché quest’ultimo è una sentenza definitiva della medesima autorità giurisdizionale, o di un altro giudice nazionale rumeno, in una causa nel contesto della quale il giudice nazionale adito stabilisce che è opportuno richiamare detto precedente e constata la “somiglianza giuridica” delle cause, posto che tale carattere vincolante implica che il giudice, il quale constata una siffatta “somiglianza giuridica”, possa adottare una soluzione differente unicamente qualora motivi il proprio approccio divergente con un’applicazione più conforme alla lettera della legge».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e sulla competenza della Corte
16 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
17 Tale disposizione va applicata nella presente causa.
18 In proposito, occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile in riferimento all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, considerato che gli elementi illustrati in tale domanda non permettono di constatarne la ricevibilità alla luce della condizione di promanare da una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Infatti, il Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj) non riferisce alcun elemento idoneo a dimostrare che esso presenti tale qualità.
19 Atteso che non risulta che la normativa nazionale imponga il ricorso a tale tribunale come il solo mezzo di risoluzione della controversia nel procedimento principale ed escluda la possibilità per le parti di rivolgersi ai tribunali ordinari, detto tribunale arbitrale avrebbe dovuto illustrare le ragioni per cui, nel caso di specie, la sua adizione era obbligatoria. Peraltro, nella decisione di rinvio, non è fatto alcun riferimento alle disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano l’arbitrato istituzionalizzato. Di conseguenza, si deve considerare che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è manifestamente irricevibile.
20 Per quanto attiene, peraltro, alla competenza della Corte ad interpretare talune disposizioni della Carta, si deve aggiungere che, anche supponendo che sia ricevibile, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento concreto che permetta di considerare che l’oggetto del procedimento principale riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma dell’Unione diversa da quelle contenute nella Carta.
21 La questione pregiudiziale si inserisce, infatti, nell’ambito di una controversia tra due soggetti privati riguardo ad una domanda volta a far constatare l’illiceità di una pubblicazione su una pagina Facebook. In tale contesto, il Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj) intende applicare l’articolo 6, paragrafo 1, TUE e gli articoli 20 e 47 della Carta al fine di valutare taluni obblighi di natura procedurale.
22 Orbene, alla luce dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione e non al di fuori di esse (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19, e ordinanza dell’11 gennaio 2017, Boudjellal, C‑508/16, non pubblicata, EU:C:2017:6, punto 17).
23 Ciò premesso, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, si deve constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunale arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj), con decisione del 12 febbraio 2019, è manifestamente irricevibile e che, in ogni caso, la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di tale domanda.
Sulle spese
24 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Tribunal arbitrale presso l’associazione arbitrale presso il foro di Cluj, Romania), con decisione del 12 febbraio 2019, è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, la Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere di tale domanda.
Firme
* Lingua processuale: il rumeno.
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