13.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 164/52
Ricorso proposto il 7 gennaio 2019 — CJ/Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa T-1/19)
(2019/C 164/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare contraria ai Trattati l’omessa anonimizzazione, da parte della convenuta, degli atti processuali che fanno nominativamente riferimento a parte ricorrente e che sono stati pubblicati nel world wide web dal Tribunale e dall’ex Tribunale della funzione pubblica; in via subordinata, dichiarare contrario ai Trattati il fatto che la convenuta abbia omesso di rendere inaccessibili ai motori di ricerca del world wide web le versioni nominative di tali atti;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, argomentato, in particolare, come segue:
—
la parte ricorrente ha agito in giudizio contro il suo ex datore di lavoro dinanzi all’ex Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale;
—
gli atti processuali di tali cause sono stati pubblicati facendo nominativamente riferimento alla parte ricorrente e sono accessibili ai motori di ricerca del world wide web come Google;
—
l’accessibilità a motori di ricerca di tal genere facilita la profilazione della parte ricorrente da parte di qualsiasi internauta nel mondo, ivi incluso l’attuale e ogni altro potenziale datore di lavoro;
—
da tale profilazione deriva il rischio di discriminazione contro la parte ricorrente;
—
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di rendere anonimi in modo predefinito gli atti processuali pubblicati per tutte le domande di pronuncia pregiudiziale che si riferiscono a persone fisiche, ricevute dopo il 1o luglio 2018;
—
l’anonimizzazione di atti processuali pubblicati per ogni altro tipo di azione basata sui Trattati resta soggetta a un potere discrezionale assoluto del giudice dell’Unione europea;
—
le persone fisiche cui fanno riferimento le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dinanzi alla Corte di giustizia dopo il 1o luglio 2018 e la parte ricorrente non sono trattate allo stesso modo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, argomentato, in particolare, come segue:
—
la pubblicazione degli atti processuali ha come obiettivo, riprendendo i termini della Corte, di «garantire che i cittadini siano informati e che abbiano il diritto a pubbliche udienze»;
—
per raggiungere tale obiettivo non è necessario pubblicare delle versioni degli atti processuali che fanno nominativamente riferimento a parte ricorrente o, in subordine, rendere tale versioni accessibili ai motori di ricerca del world wide web come Google;
—
la mancata cessazione, da parte del Tribunale, di una tale prassi viola gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, in subordine, gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 5, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
Full & Egal Universal Law Academy