25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/41
Ricorso proposto il 2 gennaio 2019 — Hankintatukku Arno Latvus / EUIPO — Triaz Group (VIVANIA)
(Causa T-4/19)
(2019/C 72/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hankintatukku Arno Latvus Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Triaz Group GmbH (Friburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo VIVANIA — Marchio dell’Unione europea n. 11 637 121
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 ottobre 2018 nel procedimento R 767/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
respingere la domanda di nullità del marchio dell’Unione europea n. 11 637 121 «VIVANIA»;
—
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla Commissione di ricorso a sostenere le spese della ricorrente nel presente procedimento.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.