25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/43
Ricorso proposto il 2 gennaio 2019 — Mutualidad de la Abogacía e a./BCE e CRU
(Causa T-11/19)
(2019/C 72/56)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: La Mutualidad General de la Abogacía (Madrid) e 75 altri ricorrenti (rappresentanti: R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren e P. Hermida Paredes, avvocati)
Convenuti: Banca centrale europea e Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la responsabilità extracontrattuale della BCE e del CRU come conseguenza degli inadempimenti specificati nella domanda e condannare i convenuti a risarcire i ricorrenti per i danni subiti, calcolati sulla base del valore patrimoniale delle loro azioni che, secondo la stessa «Valutazione 1» del CRU, ammontavano a EUR 2,0020217 per azione; in subordine, condannare le istituzioni convenute a versare una compensazione pari a EUR 0,8442 per azione;
—
l’importo della compensazione dev’essere maggiorato degli interessi compensativi calcolati conformemente al tasso di inflazione annuo dichiarato dall’EUROSTAT in Spagna, a decorrere dal 6 giugno 2017 fino alla data di pronuncia della sentenza, unitamente agli interessi di mora (al tasso fissato dalla BCE per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti), a partire dalla data della sentenza che riconosce l’obbligo di risarcimento del danno fino all’effettivo pagamento;
—
condannare le istituzioni convenute alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, relativo all’esistenza di azioni e di omissioni della Banca centrale europea asseritamente illecite o negligenti. Al riguardo, si fa valere:
—
la violazione del principio del legittimo affidamento, poiché la BCE, in quanto istituzione incaricata dei processi di revisione e di valutazione prudenziale (SREP), ha suscitato legittime aspettative negli azionisti del Banco Popular Español, S.A.;
—
la violazione da parte della BCE dell’obbligo di diligenza e di buona amministrazione, non avendo adottato le misure appropriate di intervento precoce e/o di recupero del Banco Popular Español, in violazione degli orientamenti sulle condizioni per l’attivazione delle misure di intervento precoce (articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2014/59).
2.
Secondo motivo, relativo all’esistenza di azioni del Comitato di risoluzione unico asseritamente illecite o negligenti. Al riguardo, si fa valere:
—
la violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento (UE) 806/2014 e dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/59, in ragione di azioni non coordinate del CRU con la BCE nonché del mancato aggiornamento del piano di risoluzione del Banco Popular Español;
—
la violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del CRU e la corrispondente violazione degli articoli 339 TFUE e 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 806/2014;
—
la violazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 806/2014, a seguito del rifiuto da parte del CRU di disporre una valutazione definitiva del Banco Popular Español e della corrispondente violazione dell’obbligo di diligenza e di buona amministrazione.
Full & Egal Universal Law Academy