11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/70
Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Giulia Moi/Parlamento
(Causa T-17/19)
(2019/C 93/91)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giulia Moi (Siddi, Italia) (rappresentante: M. Contini, avvocato)
Convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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In via principale, annullare la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 12 novembre 2018, con cui è stata confermata la decisione del Presidente del Parlamento Europeo del 2 ottobre 2018, che commina all’On. Giulia Moi la sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di 12 giorni per le molestie psicologiche da essa esercitate nei confronti dei suoi due assistenti parlamentari accreditati.
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In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni principali e salvo gravame, ritenere eccessiva e/o sproporzionata la sanzione disciplinare irrogata e per l’effetto derubricarla all’ipotesi di cui all’art. 166, lett. a), del Regolamento del Parlamento Europeo.
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Sempre e comunque condannando l’istituzione convenuta a porre in essere una condotta riparatoria determinata, in via equitativa, da parte dell’E Tribunale adito consistente nel pagamento di una somma determinata nella misura di 50 000 euro — ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia — e che si disponga la notizia pubblica nella Seduta Plenaria del Parlamento Europeo a cura ed onere del Presidente.
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Sempre con vittoria di spese di lite.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, del giusto procedimento e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
1.
Si sottolinea l’insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione disciplinare in questione, apparentemente giustificata ricorrendo a mero richiamo e riferimento alla relazione del Comitato Consultivo che, a sua volta e senza alcuna motivazione, qualifica la condotta della ricorrente di «molestia psicologica» senza alcuna prova.
2.
Sarebbe inoltre evidente come l’Ufficio di Presidenza abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea e con evidente sviamento di potere, in quanto i fatti che assume siano stati asseriti dagli assistenti pretesamene molestati, non possono configurarsi come molestie psicologiche, ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto.
3.
L’Ufficio di Presidenza avrebbe, da canto suo, commesso un errore e travisato i fatti oggetto della decisione alla luce della definizione di molestia psicologica come prevista dall’art. 12 dello Statuto. Tale molestia deve ritenersi «condotta inopportuna» attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti manifestatisi «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», frutto di azioni intenzionali ripetute e/o confermative, capaci ed idonee di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.
4.
Così chiarito il concetto di molestia, dalla mera lettura degli atti relativi al procedimento sarebbe dimostrato come il comportamento tenuto dalla ricorrente non configuri ipotesi alcuna di «molestia» e che le limitate contestazioni, anche circoscritte temporalmente ad un brevissimo periodo di tempo, sono relative all’espletamento della mansioni da parte degli assistenti nonché alla loro presenza in ufficio, frutto della loro ritorsione verso la ricorrente, colpevole di avere avanzato la richiesta del licenziamento nei loro confronti.
5.
Del resto, nessun osservatore esterno, dotato di normale sensibilità ed a conoscenza del contesto lavorativo specifico dei membri del Parlamento e dei loro collaboratori diretti potrebbe mai concludere che le condotte lamentate nei confronti della ricorrente siano eccessive e censurabili tali da ledere la personalità, dignità, integrità fisica o psichica degli assistenti in questione, anche a fronte della lauta remunerazione che il Parlamento gli ha corrisposto.
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