4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/65
Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Noguer Enríquez e a. / Commissione
(Causa T-22/19)
(2019/C 82/77)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Roser Noguer Enríquez (Andorra la Vella, Andorra), Ramón Cierco Noguer (Andorra la Vella), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorra la Vella), Cierco Martínez 2 2003 SL (Andorra la Vella) (rappresentanti: J. Álvarez González e S. San Felipe Menéndez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia considerare presentata domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, a norma degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, per i danni cagionati dalla Commissione europea nell’esercizio delle sue funzioni, e dichiarare con sentenza, previ gli opportuni adempimenti di legge e al termine del procedimento, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea per condotta negligente e permissiva della Commissione europea, disponendo altresì il risarcimento dei ricorrenti per un importo pari a EUR 50 220 800, calcolato e quantificato come da perizia allegata al ricorso, o, in subordine, per l’importo che risulti dalla perizia dell’esperto nominato dal Tribunale, maggiorato degli interessi di legge corrispondenti; tutto ciò, con condanna espressa della convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1.
violazione dell’Accordo monetario concluso tra l’Unione europea e il Principato di Andorra nonché trasposizione non corretta, da parte del Principato di Andorra con l’assenso della Commissione, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In particolare, la Commissione:
—
è venuta meno al proprio obbligo di constatare che il recepimento della direttiva 2014/59/UE da parte del Principato di Andorra era «parziale», prematuro, interessato e insufficiente, per aver esso deliberatamente omesso di includere i diritti e le garanzie degli azionisti e dei depositanti che la normativa comunitaria impone come contrappesi necessari nell’ambito delle procedure di intervento con caratteristiche come quelle di specie, aggiungendo per di più misure addizionali discriminatorie nei confronti di altri azionisti; ed
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è venuta meno al proprio obbligo di denunciare dinanzi al comitato congiunto, ed eventualmente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la violazione dell’Accordo commessa dal Principato di Andorra attraverso la trasposizione non corretta della direttiva 2014/59/UE, che ha legittimato la privazione dei diritti di proprietà dei ricorrenti sulle proprie azioni senza fornire la benché minima giustificazione dell’interesse pubblico concorrente, senza rispettare principi fondamentali come quello di proporzionalità e senza prevedere nemmeno un risarcimento o una compensazione nei termini stabiliti ex lege. Tutto ciò implica una grave violazione di principi superiori di un sistema e/o Stato di diritto e di diritti fondamentali. La Commissione (a tutt’oggi) non ha neppure denunciato l’inadempimento del Principato di Andorra agli effetti della risoluzione dell’Accordo.
2.
Violazione dei diritti e delle garanzie fondamentali dei ricorrenti, riconosciuti tanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quanto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, tra i quali si annoverano il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto:
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a tale riguardo viene allegato che l’inadempimento della Commissione europea ha consentito che, a seguito della risoluzione dell’ente Banca Privada de Andorra, tutti gli azionisti- compresi i ricorrenti, che detenevano il 75,52 % delle azioni societarie- venissero interamente privati del loro capitale, senza ricevere alcuna compensazione né potersi opporre all’operazione;
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i ricorrenti deducono altresì che l’inerzia del principale garante dell’Accordo ha comportato che nella legislazione andorrana non venisse riconosciuto loro il diritto di ricevere, a seguito della risoluzione della BPA (Banca Privada de Andorra), lo stesso trattamento che avrebbero ottenuto in esito a una procedura di insolvenza o concorsuale ordinaria, diritto sancito in modo esplicito e tassativo dalla normativa dell’Unione europea per i casi di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che il Principato di Andorra era tenuto a recepire in forza dell’Accordo;
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infine, l’ordinamento andorrano non ha recepito neppure il diritto degli azionisti a una valutazione della situazione in cui si sono ritrovati a seguito della risoluzione dell’ente finanziario, il loro diritto a eventuali compensazioni e quello ad opporsi e a difendersi a fronte di un siffatto esito della risoluzione dell’ente.
3.
Inadempimento della Commissione europea al suo obbligo fondamentale di garantire il rispetto e l’applicazione del diritto comunitario e dei trattati dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, avendo essa lasciato che taluni paesi terzi ne violassero manifestamente i termini, con evidente pregiudizio della certezza del diritto, della credibilità delle istituzioni comunitarie e del legittimo affidamento dei cittadini nelle stesse.
4.
Esistenza di un comportamento dell’Unione europea che implica una violazione sufficientemente qualificata delle norme di diritto poste a garanzia dei diritti individuali e/o a tutela dei singoli, che non può essere giustificata in base al potere discrezionale conferito dalle norme medesime o al loro grado di complessità e di imprecisione. Tale negligenza della Commissione ha cagionato ai ricorrenti un danno concreto, reale, certo e materiale, essendovi un chiaro nesso causale tra detto danno e la condotta della Commissione.
5.
In subordine, viene dedotta la responsabilità della Commissione europea per negligenza nella negoziazione e nella firma dell’Accordo monetario con il Principato di Andorra, che non prevede meccanismi di difesa e/o di denuncia per i singoli interessati.
(1) GU 2014, L 173, pag. 190.
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