11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/73
Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — INC e Consorzio Stabile Sis / Commissione
(Causa T-24/19)
(2019/C 93/94)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: INC SpA (Torino, Italia) e Consorzio Stabile Sis SCpA (Torino) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis e G. Tzifa, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2018) 2435 final, del 27 aprile 2018, nei casi SA.49335 (2017/N) e SA.49336 (2017/N) (1);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo per ognuno dei due casi distinti degli asseriti aiuti di Stato.
1.
Primo motivo, relativo al caso SA.49336 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589 (2), nonostante l’esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un gestore italiano di autostrade a pedaggio (Autostrade per l’Italia SpA). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.
2.
Secondo motivo, relativo al caso SA.49335 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589 , nonostante l’esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un secondo gestore italiano di autostrade a pedaggio (Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.
(1) GU 2018, C 379, pag. 3.
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).
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