18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/49
Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — AD / ECHA
(Causa T-25/19)
(2019/C 103/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AD (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta del 28 marzo 2018 di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente presso l’ECHA;
—
annullare l’avviso di posto vacante pubblicato dall’ECHA il 9 marzo 2018, per un posto di agente contrattuale GF II, nei limiti in cui detto avviso propone un posto per mansioni identiche a quelle che la ricorrente svolgeva a titolo del suo contratto di agente temporaneo;
—
se del caso, annullare parimenti la decisione della convenuta del 1o ottobre 2018, notificata alla ricorrente il 2 ottobre 2018 e recante rigetto del reclamo di quest’ultima avverso la decisione di non rinnovo;
—
disporre il risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione delle «Work Instructions» (istruzioni di lavoro) stabilite dall’ECHA in merito alla procedura di rinnovo o di non rinnovo dei contratti, nonché sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere sentito.
4.
Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto del dovere di sollecitudine.
5.
Quinto motivo, attinente alla circostanza che i motivi sollevati dall’ECHA a sostegno del non rinnovo del contratto di lavoro sono manifestamente errati e evidenziano uno sviamento di potere.
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