25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/47
Ricorso proposto il 15 gennaio 2019 — Pilatus Bank e Pilatus Holding / BCE
(Causa T-27/19)
(2019/C 72/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) e Pilatus Holding ltd. (Ta’Xbiex) (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della BCE del 2 novembre 2018, inviata alla Pilatus Bank plc. il 5 novembre 2018 riguardante la revoca della licenza bancaria della Pilatus Bank;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha omesso di assumersi le responsabilità ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento MVU (1).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha ritenuto erroneamente la sussistenza di un fondamento giuridico per la revoca della licenza.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha considerato in modo adeguato la natura discrezionale della decisione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha omesso di valutare i fatti pertinenti e non li ha valutati in modo imparziale e oggettivo.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della BCE.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio nemo auditur.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha commesso un errore di diritto nelle sue considerazioni relative alla presunzione di innocenza.
8.
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento e ha agito in modo discriminatorio.
9.
Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento MVU ed è incorsa in uno sviamento di potere.
10.
Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti e il loro diritto di essere ascoltate.
11.
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha motivato adeguatamente la decisione.
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
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