18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/57
Ricorso proposto il 29 gennaio 2019 — Laboratorios Ern / EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)
(Causa T-51/19)
(2019/C 103/73)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo apiheal — Domanda di registrazione n. 14 411 557
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018, nel procedimento R 1725/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha parzialmente ammesso i seguenti prodotti: «Prodotti di profumeria; cosmetici; fragranze; deodoranti (per uso personale o per animali); saponi; erbe da bagno (non per uso medico); prodotti per la cura dei denti, dentifrici, preparati per pulire le protesi dentarie, preparati sbiancanti per denti, collutorio, non per uso domestico» rientranti nella classe 3 e «Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi» rientranti nella classe 5.
—
negare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 14 411 557 apiheal con riferimento ai summenzionati prodotti «Prodotti di profumeria; cosmetici; fragranze; deodoranti (per uso personale o per animali); saponi; erbe da bagno (non per uso medico); prodotti per la cura dei denti, dentifrici, preparati per pulire le protesi dentarie, preparati sbiancanti per denti, collutorio, non per uso domestico» rientranti nella classe 3 e «Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi» rientranti nella classe 5.
—
condannare l’EUIPO alle spese, e ove pertinente l’interveniente.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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