15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/60
Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Cham Holding e Bena Properties/Consiglio
(Causa T-55/19)
(2019/C 139/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare l’azione delle ricorrenti ricevibile e fondata;
—
di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalle ricorrenti mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
—
in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalle ricorrenti;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che avrebbero subìto, la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.
Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le misure restrittive controverse, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e i successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà delle ricorrenti e al diritto al rispetto della loro reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei loro confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in un danno alla loro reputazione e, dall’altro, nella risoluzione di contratti, nella perdita di materiale e nella perdita di redditi, danno per il quale avrebbero diritto a un risarcimento.
Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.
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