15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/61
Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio
(Causa T-56/19)
(2019/C 139/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata;
—
di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
—
in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito e la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.
Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le misure restrittive controverse, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e i successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in un danno alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione di contratti, nella perdita di materiale e nella perdita di redditi, danno per il quale avrebbe diritto a un risarcimento.
Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.
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