15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/61
Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-57/19)
(2019/C 139/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata;
—
di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire la totalità del danno subito dal ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito, la responsabilità del quale graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.
Il motivo dedotto in via principale è fondato sul fatto che le controverse misure restrittive, nello specifico, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria, nonché i suoi successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione così come previsto agli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della parte ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata causa diretta di un notevole danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in una lesione alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione dei contratti, nella perdita del materiale e nella perdita di redditi, pregiudizio per il quale si chiede un risarcimento dei danni.
Il motivo dedotto in subordine verte, invece, sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.
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