15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/66
Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — CRIA e CCCMC/Commissione
(Causa T-72/19)
(2019/C 139/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: China Rubber Industry Association (CRIA) (Pechino, Cina) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Pechino) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, nella parte in cui riguarda le ricorrenti e i loro membri rilevanti; e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che effettuando l’analisi del pregiudizio sulla base dei dati «ponderati» delle società incluse nel campione, il regolamento impugnato viola gli articoli 2, lettera d), 8, paragrafi 1, 4 e 7, e il combinato disposto degli articoli 27 e 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base») (1). Anche supponendo che la ponderazione fosse autorizzata, il modo in cui è stata effettuata comporta la violazione degli articoli 8, paragrafi 1, 2 e 4, e 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’inclusione di pneumatici ricostruiti non consente alla Commissione di ottenere alcuna base per proseguire logicamente la sua inchiesta, in violazione degli articoli 2, lettera d), 8, paragrafi, 1, 4 e 5, e 9, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. L’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità che ignora la segmentazione tra pneumatici nuovi e ricostruiti non si fonda su prove positive e non costituisce un esame obiettivo, in violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento antisovvenzioni di base.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell’effetto sui prezzi (sottoquotazione dei prezzi e vendite sottocosto) e la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio viola gli articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, poiché non prende in considerazione il costo per chilometro significativamente più alto di uno pneumatico nuovo rispetto a uno ricostruito e si basa sui prezzi all’esportazione costruiti.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le incongruenze, le incoerenze e la mancanza di una base probatoria positiva e/o obiettiva dell’esame del nesso di causalità violano l’articolo 8, paragrafi 1 e 5 del regolamento antisovvenzioni di base. Inoltre il regolamento impugnato non esamina adeguatamente altri fattori noti al fine di garantire che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato alle importazioni oggetto di dumping, in contrasto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti e gli articoli 11, paragrafo 7, 29, paragrafi 1, 2 e 3, e 30, paragrafi 2 e 4, del regolamento antisovvenzioni di base omettendo di divulgare e di rendere accessibili alle ricorrenti le informazioni relative alle determinazioni del pregiudizio e del dumping.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento impugnato viola le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento antidumping di base») (2) e l’articolo 2, paragrafi 10, lettera b), e 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base.
(1) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e della Commissione dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
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