15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/68
Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Broughton/Eurojust
(Causa T-87/19)
(2019/C 139/71)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Jon Broughton (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D.C. Coppens, avvocato)
Convenuta: Eurojust
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in virtù dell’articolo 270 TFUE, le decisioni impugnate di Eurojust 62/2018/AD del 20 novembre 2018, AD 2018-26 e AD 2018-27 del 4 maggio 2018, nonché la decisione di recupero del 4 maggio 2018;
—
dichiarare che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza lingua;
—
dichiarare che il recupero disposto nei confronti del ricorrente è illegittimo, far cessare tale recupero e dichiarare che gli importi recuperati da Eurojust devono essere restituiti al ricorrente;
—
dichiarare che Eurojust deve ripristinare la situazione giuridica in cui il ricorrente si trovava prima delle decisioni impugnate;
—
condannare Eurojust alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, diretto contro tutte le decisioni impugnate, secondo il quale:
—
l’indagine non è stata condotta in maniera obiettiva e attenta;
—
il fatti su cui si basa la decisone non sono stati accertati sulla base di un’indagine attenta e imparziale;
—
la decisione è carente in fatto;
—
gli interessi del ricorrente non sono stati sufficientemente presi in considerazione, in violazione del principio della parità delle armi
2.
Secondo motivo, diretto contro le decisioni AD 2018-26 e AD 2018-27, secondo il quale
—
i fatti su cui si fonda la decisione non sono idonei a suffragarla;
—
i fatti sono stati accertati in maniera inesatta;
—
gli elementi di prova sono stati valutati in maniera inesatta.
3.
Terzo motivo, diretto contro la decisione di recupero, secondo il quale
—
la decisione è carente in fatto;
—
la decisione non è sufficientemente motivata.
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