17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/42
Ricorso proposto il 18 febbraio 2019 — Magnan/Commissione
(Causa T-99/19)
(2019/C 206/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nathaniel Magnan (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: J. Fayolle, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il presente ricorso contro la carenza della Commissione europea e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima sulla base dell'articolo 340 TFUE;
—
dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento della decisione implicita di diniego di agire della Commissione europea, contenuta in una lettera del 20 dicembre 2018;
—
nel merito, in primo luogo,
—
statuire precisando che l'articolo 55 a) della Loi sur l’Assurance-maladie [legge sull'assicurazione malattia] (cosiddetta LAMal) viola:
—
gli articoli 2 (non discriminazione), 7 (diritto alla parità di trattamento) e 13 (obbligo di «stand still») dell' ALCP;
—
l’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
—
statuire che la direttiva orizzontale del Cantone di Ginevra sulla «Procedura di assunzione presso istituzioni di diritto pubblico ed enti sovvenzionati» viola l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALCP) e che tutte le altre leggi federali svizzere sulla preferenza nazionale violano l'ALCP;
—
constatare, conseguentemente, l'assenza di misure discriminatorie nei confronti dei medici cittadini svizzeri da parte degli Stati membri dell'Unione europea;
—
dichiarare l’inerzia illecita della Commissione europea, incaricata di garantire l'applicazione dei Trattati, che ha violato così il principio del legittimo affidamento e il principio di certezza dei diritti acquisiti dal dottor Magnan Nathaniel;
—
constatare l’esistenza di un nesso di causalità tra l'inerzia illecita della Commissione europea e il danno subito dal dottor Magnan Nathaniel;
—
condannare la Commissione europea per carenza;
—
condannare la Commissione europea a pagare al dottor Magnan Nathaniel la somma di EUR 1141198,10 (un milione centoquarantamila centonovantotto euro e dieci centesimi al tasso di cambio del 7 gennaio 2019 alle ore 11:39 UTC) corrispondente a CHF 1281444 (un milione e duecentoottantunomila quattrocentoquarantaquattro franchi svizzeri), corrispondente al danno già subito dal ricorrente a decorrere dal 2013 a causa della responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell’articolo 340 TFUE;
—
condannare la Commissione europea a pagare al dottor Magnan Nathaniel una penale di EUR 500 (cinquecento euro) per ogni giorno lavorativo a causa del danno economico continuo, permanente e attuale, corrispondente al danno economico quotidiano da risarcire fino al rispetto da parte della Confederazione svizzera dell'ALCP o al recesso di una delle parti dall'accordo sulla base dell'articolo 340 TFUE per carenza;
—
in secondo luogo:
—
constatare che la lettera di risposta della Commissione europea del 20 dicembre 2018 costituisce una decisione di rifiuto;
—
annullare tale decisione implicita della Commissione europea di rifiuto di agire nei confronti della Confederazione svizzera per violazione dei Trattati e di non risarcire il danno subito.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul mancato rispetto da parte della Svizzera dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (GU 2002, L 114, pag. 6) e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22). Infatti, il ricorrente sostiene che la Confederazione svizzera ha adottato, nel luglio 2013, una disposizione che limita la presa a carico da parte dell’assicurazione sanitaria obbligatoria per i medici che si insediano nelle zone con esubero di medici, il che costituirebbe una discriminazione indiretta sulla base della nazionalità, atteso che tale limitazione non riguarda i medici in possesso di un’esperienza lavorativa di 3 anni presso un ospedale universitario svizzero.
2.
Secondo motivo, vertente sull’assenza di misure discriminatorie da parte dell’Unione europea nei confronti dei medici di cittadinanza svizzera, in applicazione del principio di reciprocità in diritto internazionale e che dovrebbe, secondo il ricorrente, essere constatato dal Tribunale.
3.
Terzo motivo, vertente sull'inerzia illecita della Commissione, in quanto quest'ultima era tenuta ad agire quale garante dei Trattati, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea. A tale proposito, il ricorrente invoca i principi del legittimo affidamento nei confronti delle istituzioni e della certezza del diritto sui diritti acquisiti.
4.
Quarto motivo, basato sul fatto che la mancata risposta all'invito del ricorrente rivolto alla Commissione affinché quest’ultima agisse con urgenza costituirebbe, di fatto, un rifiuto implicito e quindi una decisione che arrecha pregiudizio.
5.
Quinto motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell'articolo 340 TFUE per carenza.
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