15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/83
Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Salvador Garriga Polledo e a./Parlamento europeo
(Causa T-102/19)
(2019/C 139/84)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Salvador Garriga Polledo (Madrid, Spagna) e altri 45 ricorrenti (rappresentanti: A. Schmitt e A. Waisse, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
ove opportuno, quali misure di organizzazione del procedimento o di istruzione della causa, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal servizio giuridico del Parlamento stesso, i quali sarebbero stati resi il 16 luglio 2018 nonché il 3 dicembre 2018, salva ogni ulteriore determinazione della data esatta, ma in ogni caso prima dell’adozione della decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8);
—
annullare la predetta decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, nella parte in cui modifica l’articolo 76 delle MAS (misure di attuazione dello statuto) (considerando (5) e (6), articolo 1, paragrafo 7) e articolo 2 nella misura in cui si riferisce all’articolo 76 delle MAS della decisione sopramenzionata), o, qualora i suddetti elementi non si possano considerare come scindibili dal resto dell’atto impugnato, annullare l’integralità della precitata decisione;
—
condannare il Parlamento alle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza del Parlamento:
—
da un lato, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (GU 2005, L 262, p.1) (in prosieguo: lo «statuto»). L’atto impugnato, nello specifico, sarebbe contrario alle disposizioni dell’articolo 27 dello statuto che impone la conservazione dei «diritti e delle aspettative acquisiti»;
—
d’altro lato, l’atto impugnato creerebbe un’imposta instaurando un prelievo speciale del 5 % dell’importo nominale della pensione nonostante l’applicazione di un’imposta non rientri nella competenza dell’Ufficio di presidenza ex articolo 223, paragrafo 2, TFUE.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:
—
si contesta, da un lato, all’Ufficio di presidenza, di aver adottato l’atto impugnato senza rispettare le regole imposte dall’articolo 223 TFUE;
—
l’atto impugnato, d’altro lato, sarebbe insufficientemente motivato e violerebbe, pertanto, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle aspettative acquisiti nonché del principio di legittimo affidamento:
—
da un lato, l’atto impugnato violerebbe i diritti e le aspettative acquisiti derivanti tanto dai principi generali del diritto, quanto dallo statuto, il quale prescrive espressamente che questi «restino invariati» (articolo 27);
—
dall’altro, l’atto impugnato violerebbe il principio di legittimo affidamento.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:
—
da una parte, le violazioni dei diritti dei ricorrenti sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato;
—
d’altra parte, l’atto impugnato dovrebbe essere annullato per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:
—
da una parte, l’atto impugnato violerebbe il principio di certezza del diritto in quanto illegittimamente dotato di effetti retroattivi;
—
d’altra parte, l’atto impugnato contravverrebbe al principio di certezza del diritto poiché avrebbe omesso di prevedere una disciplina transitoria.
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