15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/84
Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Mende Omalanga/Consiglio
(Causa T-103/19)
(2019/C 139/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;
—
dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, ivi compresa la violazione dell’obbligo di motivazione che consente di giustificare le misure e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, nonché sulla violazione del diritto di essere ascoltato.
2.
Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione riguardo al coinvolgimento del ricorrente in atti che hanno ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella Repubblica democratica del Congo.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata e del principio di proporzionalità.
4.
Quarto motivo, vertente sull’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30) e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1). A tal riguardo, il ricorrente sostiene che il criterio giuridico quale definito a tali articoli, sul quale si basa l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, viola il principio di prevedibilità degli atti dell’Unione e il principio di proporzionalità, in quanto conferisce al Consiglio un potere discrezionale arbitrario e senza vincoli.
Full & Egal Universal Law Academy