15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/102
Ricorso proposto il 21 febbraio 2019 — Dyson e altri/Commissione
(Causa T-127/19)
(2019/C 139/105)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Dyson (Malmesbury, Regno Unito) e altre 14 parti ricorrenti (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe e M. Healy, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la convenuta responsabile del danno subito dalle parti ricorrenti in conseguenza dell’adozione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 (1), per un importo pari a circa:
—
EUR 176 100 000,00, inclusi gli interessi compensativi, per lo scenario controfattuale consistente nell’assenza del regolamento sull’etichettatura, a partire dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 sino al 19 gennaio 2019, quando il regolamento sull’etichettatura è stato annullato; e/o in subordine
—
EUR 127 100 000,00, inclusi gli interessi compensativi, per lo scenario controfattuale rappresentato dal contenitore pieno, a partire dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 sino al 19 gennaio 2019, quando il regolamento sull’etichettatura è stato annullato; e
—
condannare la convenuta al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (2), e avrebbe ecceduto la propria competenza giuridica prevista dall’articolo 290 TFUE nell’adottare il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 un metodo di prova a contenitore vuoto.
La convenuta avrebbe trascurato un elemento essenziale dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE ed avrebbe ecceduto le proprie competenze, in contrasto con l’articolo 290 TFUE.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il principio della parità di trattamento attraverso l’adozione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013, il quale avrebbe operato una discriminazione illegittima tra i tradizionali aspirapolveri «con sacco» e quelli a tecnologia ciclonica «senza sacco» come quelli delle parti ricorrenti, senza un’oggettiva giustificazione.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il principio fondamentale di buona amministrazione e/o il suo obbligo di diligenza nell’adottare un metodo di prova a contenitore vuoto, il quale: (i) avrebbe trascurato un elemento essenziale della direttiva 2010/30/UE; (ii) avrebbe operato delle discriminazioni nei confronti di tecnologie fondamentalmente differenti; (iii) avrebbe omesso di valutare in modo attento e imparziale gli alternativi metodi di prova a contenitore pieno disponibili all’epoca.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il diritto fondamentale dei ricorrenti all’esercizio di un’attività commerciale o d’impresa.
La convenuta ha adottato un regolamento che avrebbe propeso in favore dei tradizionali aspirapolveri «con sacco», i quali perderebbero di rendimento quando il contenitore si riempie di polvere, piuttosto che per le macchine ad energia ciclonica, come quelli delle parti ricorrenti, che avrebbero conservato il proprio rendimento durante l’uso. Ciò ha limitato la capacità parti ricorrenti di svolgere la propria attività e di competere lealmente con i concorrenti di minore efficienza nel caso di riempimento del contenitore sarebbe stata celata dall’etichettatura della convenuta che avrebbe stabilito di testare a contenitore vuoto.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che queste gravi violazioni del diritto dell’Unione europea avrebbero causato un considerevole danno materiale e non materiale per il quale la convenuta dovrebbe essere tenuta a risarcire le parti ricorrenti.
(1) Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).
(2) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1).
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