15.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/104
Ricorso proposto il 26 febbraio 2019 — Spadafora/Commissione
(Causa T-130/19)
(2019/C 139/106)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Sergio Spadafora (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione, adottata il 26 novembre 2018 dal Direttore Generale dell’OLAF, con la quale è stato respinto il reclamo introdotto il 24 luglio 2018 dal ricorrente;
—
Annullare la decisione adottata dall’allora Direttore Generale facente funzione dell’OLAF, agente in quanto APN, riguardante la nomina del capo dell’unità OLAF.C4 («Consulenza giuridica») a partire dal 1o giugno 2018;
—
Condannare la Commissione europea al risarcimento a favore del ricorrente del danno patrimoniale e non patrimoniale;
—
Condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge principalmente contro le decisioni di nomina, a partire dal 1ogiugno 2018, del capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF, e di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la summenzionata decisione di nomina.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, primo e secondo paragrafo, della decisione della Commissione C (2016) 3288 finale.
—
Si fa valere a questo riguardo che le valutazioni contenute nei rapporti della società esterna di consulenza non furono tenute in conto dall’AIPN, come invece previsto, al fine di una legittima selezione del capo unità, dall’articolo 8, primo paragrafo, della decisione della Commissione sopracitata.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo d’imparzialità.
—
Si fa valere a questo riguardo che l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è stato rispettato nella fattispecie, perché la decisione di nomina del capo unità in questione, anziché essere il legittimo risultato di un equo processo di selezione, è stato l’obiettivo perseguito tramite un preordinato illegittimo disegno della convenuta. Nell’illegittimo preordinato disegno della convenuta si potrebbero riconoscere due elementi principali: (i) favoritismo nei confronti di una concorrente del ricorrente; (ii) svilimento della sentenza del Tribunale UE (Sezione delle impugnazioni), del 5 dicembre 2017, nella causa T-250/16 P.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che, sebbene sulla base dell’articolo 8, secondo paragrafo, lettera a), della decisione della Commissione C(2016) 3288 finale, «avant de procéder à une nomination, le directeur général concerné consulte le Commissaire de tutelle», l’APN non si sarebbe è attenuta nella fattispecie a questa procedura di consultazione, accordandosi invece con una o più persone sul candidato da nominare come capo unità.
Full & Egal Universal Law Academy