6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/46
Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — AM/BEI
(Causa T-134/19)
(2019/C 155/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato:
di conseguenza,
—
annullare le decisioni del Presidente della BEI del 30 giugno 2017 e dell’11 dicembre 2017 nella parte in cui negano al ricorrente di beneficiare dell’indennità di mobilità geografica di cui all’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale;
—
per quanto necessario, annullare la decisione del Presidente della BEI del 20 novembre 2018 che respinge le conclusioni della commissione di conciliazione e conferma le decisioni del 30 giugno 2017 e dell’11 dicembre 2017;
di conseguenza,
—
condannare la convenuta al pagamento dell’indennità di mobilità geografica retroattivamente a partire dal 1o aprile 2017, ossia, alla data in cui è stato proposto il presente ricorso EUR 36 045,6 (EUR 1 567,20 x 23 mesi);
—
condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sull’indennità di mobilità geografica dovuta dal 1o aprile 2017 e fino al pagamento integrale; gli interessi di mora sono fissati al tasso d’interesse della Banca centrale europea aumentato di 2 punti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1.4 delle disposizioni amministrative applicabili al personale e violazione degli articoli 1 e 11 dell’allegato VII a tali disposizioni.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di prevedibilità giuridica e del principio di sollecitudine.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione dell’articolo 1.3 del Codice di condotta del personale della BEI e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del termine ragionevole.
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