6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/49
Ricorso proposto l’8 marzo 2019 — Brunswick Bowling Products LLC/Commissione europea
(Causa T-152/19)
(2019/C 155/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brunswick Bowling Products LLC (Muskegon, Michigan, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Martens e V. Ostrovskis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare integralmente la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione (1);
—
Condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione: (i) delle regole procedurali contenute nell’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); (ii) del principio di proporzionalità così come previsto dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 765/2008, in quanto la misura di salvaguardia svedese non è giustificata in considerazione del fatto che la ricorrente era stata fuorviata dalle autorità di sorveglianza del mercato e che esistevano misure di portata minore per conformarsi alla Direttiva 2006/42/CE.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione, dal momento che le osservazioni e l’approccio successivo delle autorità di vigilanza del mercato del Regno Unito, tedesche, finlandesi e danesi non sono stati presi in considerazione dalla Commissione e nella Decisione impugnata non è stato previsto alcun termine di attuazione ragionevole ed effettivo.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione delle regole procedurali contenute nell’allegato I delle Direttiva 2006/42/CE, poiché dalla decisione contestata e dalla decisione dell’Autorità svedese per l’ambiente di lavoro del 30 agosto 2013 sembra che non sia stato fatto un adeguato riferimento al principio generale dello stato dell’arte nell’esame dei prodotti in questione sulla base dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute («RESS») di cui all’allegato I della Direttiva 2006/42/CE.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nell’interpretare i fatti e ha agito contro il principio di buona amministrazione, poiché non è stata domandata al fabbricante alcuna informazione necessaria nonostante il fatto che la Decisione contestata constati che il fabbricante non ha fornito nella scheda tecnica un collegamento tra i riferimenti delle norme armonizzate e i rispettivi RESS come richiesto dall’allegato VII della Direttiva 2006/42/CE. Ora, un’amministrazione ragionevole e diligente avrebbe richiesto tale informazione mancante prima di una qualsiasi decisone di una tale portata.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 6 della Direttiva 2006/42/CE e del principio di parità di trattamento, in quanto la misura in questione è specificamente destinata ai prodotti della ricorrente, mentre prodotti simili e meno conformi provenienti da altre imprese esistono nel mercato interno UE. Inoltre, avendo ad oggetto il solo ritiro e richiamo dal mercato dei prodotti in questione, la Decisione contestata falsa il mercato, poiché macchinari simili di altri produttori sono ancora ammessi nel mercato interno UE.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato [notificata con il numero C(2018) 8253] (GU L 315, del 12.12.2018, pag. 29).
(2) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157, del 9.6.2006, pag. 24)
(3) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218, del 13.8.2008, pag. 30)
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