6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/51
Ricorso proposto l'11 marzo 2019 — European Union Copper Task Force/Commissione
(Causa T-153/19)
(2019/C 155/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Union Copper Task Force (Essex, Regno Unito) (rappresentanti: I. Moreno-Tapia Rivas e C. Vila Gisbert, lawyers)
Convenuta:Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 (1) nella parte in cui rinnova l’approvazione di composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione su una base giuridica illegittima;
—
estendere gli effetti dell’annullamento al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 (2), nella parte in cui attua l’articolo 80, paragrafo 7, del regolamento n. 1107/2009 e include i composti di rame nell’elenco di sostanze attive come sostanze candiate alla sostituzione;
—
dichiarare che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 ha violato il principio di proporzionalità;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 rinnova l’approvazione di composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione su una base giuridica illegittima. In particolare:
—
l’articolo 24 e l’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (3) non sono conformi al diritto dell’UE per le seguenti ragioni.
(i)
Prove scientifiche indicano che i «criteri PBT», in particolare la persistenza, non sono adeguati per il rame.
(ii)
L’applicazione dei criteri PBT a sostanze inorganiche non è coerente con altri atti legislativi che sono stati implementati nel settore della regolamentazione delle sostanze chimiche.
(iii)
Nella misura in cui sono interessate sostanze candidate alla sostituzione, l’applicazione dei criteri PBT ai composti di rame va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1107/2009 travisa il principio di precauzione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 in riferimento alla qualificazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione.
3.
Terzo motivo, dedotto in via subordinata, vertente sul fatto che il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1981 ha violato il principio di proporzionalità.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018 L 317, pag. 16).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU 2015 L 67, pag. 18).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009 L 309, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy