6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/53
Ricorso proposto il 12 marzo 2019 — AP/FEI
(Causa T-155/19)
(2019/C 155/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AP (rappresentante L. Levi, avvocato)
Convenuto: Fondo europeo per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni del convenuto del 30 agosto 2018 e del 3 ottobre 2018, che respingono la sua domanda datata 20 giugno 2018;
—
condannare il convenuto a corrispondere le retribuzioni previste all’articolo 33 dello Statuto del personale, retroattivamente, a partire dal 1o aprile 2018, unitamente agli interessi moratori calcolati in base al tasso della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali, fino al completo saldo dell’importo dovuto;
—
condannare il convenuto al risarcimento del danno morale subito, valutato ex aequo et bono come pari ad almeno EUR 20 000;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la malattia del ricorrente ha comportato la sospensione del periodo di preavviso e l’applicazione del regime di previdenza sociale. Il ricorrente afferma che una soluzione contraria rappresenterebbe una violazione dello Statuto del personale, dell’obbligo di diligenza e del principio del legittimo affidamento.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il rifiuto di accettare la revoca delle dimissioni del ricorrente contrasterebbe con l’obbligo di diligenza.
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