6.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 155/54
Ricorso proposto il 14 marzo 2019 — LTTE/Consiglio
(Causa T-160/19)
(2019/C 155/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danimarca) (rappresentanti: A. van Eik e T. Buruma, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio (1), nei limiti in cui essa le riguarda.
In subordine, le ricorrenti chiedono che sia concessa una misura meno restrittiva rispetto al mantenimento nell’elenco dell’Unione europea delle organizzazioni terroristiche.
Le ricorrenti chiedono infine che il Consiglio sia condannato alle spese, oltre interessi, la cui entità sarà determinata in una fase successiva.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe nulla nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, in quanto queste non possono essere qualificate come un’organizzazione terroristica nell’accezione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (2).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe nulla nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, in quanto non è stata adottata nessuna decisione da parte di un’autorità competente, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe nulla nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, in quanto il Consiglio non avrebbe effettuato un adeguato riesame, come richiesto dall’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe nulla nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, in quanto essa non sarebbe conforme ai requisiti di proporzionalità e di sussidiarietà.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe nulla nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, in quanto essa non rispetterebbe l’obbligo di motivazione, conformemente all’articolo 296 TFUE.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe nulla nei limiti in cui riguarda le ricorrenti, in quanto essa violerebbe i diritti della difesa delle ricorrenti nonché il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
(1) Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6).
(2) Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, 28.12.2001, pagg. 93-96).
Full & Egal Universal Law Academy