20.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 172/40
Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — AV e AW/Parlamento
(Causa T-173/19)
(2019/C 172/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: AV e AW (rappresentanti: L. Levi e S. Rodrigues, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza,
—
annullare le decisioni impugnate;
—
condannare la parta convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da un lato, dell’articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1) e, dall’altro, dei diritti della difesa. I ricorrenti sostengono, a tal proposito, che, nel caso di specie, nessuna decisione amministrativa recante ordine di recupero è stata loro comunicata prima dell’adozione delle decisioni impugnate di ripetizione dell’indebito.
2.
Secondo motivo, vertente sull’assenza di una valida base giuridica, dato che il contesto disciplinare nel quale si iscrivevano le decisioni impugnate vietava di fondare queste ultime sull’articolo 85 dello statuto dei funzionari.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari. Secondo i ricorrenti, anche supponendo che le decisioni impugnate potessero essere fondate sull’articolo 85 dello statuto dei funzionari, queste decisioni sarebbero viziate da illegittimità, dato che le condizioni di applicazione di questa disposizione non sono soddisfatte nel caso di specie.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine che ne deriva, dato che, in particolare, la parte convenuta non ha avuto la cura di verificare l’esattezza dell’irregolarità rilevata dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
5.
Quinto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Parlamento, in quanto quest’ultimo avrebbe adottato le decisioni impugnate nell’intento, se non esclusivo, quanto meno determinante, di conseguire fini diversi rispetto a quelli dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari, vale a dire la volontà di sanzionare i ricorrenti con mezzi diversi da una sanzione disciplinare.
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