17.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 206/45
Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — Vincenti/EUIPO
(Causa T-174/19)
(2019/C 206/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Guillaume Vincenti (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina dell’EUIPO, comunicate con lettera del 6 giugno 2018, di non promuovere il ricorrente al grado superiore (AST 8) negli esercizi di promozione 2014, 2015, 2016 e 2017; nonché
—
condannare l’EUIPO alle spese
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.
1.
Violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, errore manifesto di valutazione, erronea esecuzione ovvero mancata osservanza della sentenza del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)
Nell’ambito del suo primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta all’autorità che ha il potere di nomina del convenuto di aver violato l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), di aver commesso un errore manifesto di valutazione e di non aver dato esecuzione ovvero di aver dato esecuzione in maniera erronea alla sentenza del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803), poiché detta autorità non avrebbe posto il ricorrente nella condizione di partecipare ai singoli procedimenti di valutazione nei momenti corrispondenti, ma avrebbe invece proceduto a una valutazione forfettaria al momento di adottare, il 6 giugno 2018, le decisioni impugnate. Il diniego di promozione sulla scorta di tale sentenza non poteva essere giustificato da circostanze che non erano ancora note all’Ufficio al momento in cui l’autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto adottare una decisione.
La ricorrente fa inoltre valere che il diniego di promozione in forma forfettaria per quattro anni consecutivi sulla base della stessa condotta del ricorrente sarebbe illegittimo, in quanto costituirebbe una grave sanzione simile a quella di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) ed f) dell’allegato IX dello Statuto e rappresenterebbe in definitiva anche un diniego permanente di promozione di natura sanzionatoria con aggiramento dei diritti della difesa riconosciuti al ricorrente in un procedimento disciplinare, nonché una «doppia punizione».
Il ricorrente sostiene altresì di essere stato pregiudicato dalle decisioni impugnate dell’Ufficio a causa della sua prolungata malattia, poiché il convenuto non avrebbe considerato in maniera positiva il tempo della sua malattia — da intendersi quale tempo in cui il ricorrente avrebbe migliorato la condotta contestatagli — il che costituirebbe un errore manifesto di valutazione, un errore relativo all’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto nonché della sentenza del 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO (T-586/16, EU:T:2017:803)
2.
Violazione del diritto del ricorrente di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e violazione dei diritti procedurali del ricorrente ai sensi dell’articolo 5, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final, del 16 dicembre 2013, con disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto, in particolare ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7 di tale decisione.
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta al convenuto di aver violato il suo diritto fondamentale di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione recantegli pregiudizio, atteso che non gli è stata data la possibilità esprimere le proprie osservazioni prima di tale momento. Ciò non è stato oggetto di contestazione da parte del convenuto.
Il convenuto avrebbe quindi anche direttamente violato i diritti procedurali del ricorrente ai sensi dell’articolo 5 della decisione della Commissione C(2013) 8968 final, del 16 dicembre 2013, con disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto, segnatamente ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 5 e 7 di tale decisione, i quali rifletterebbero altresì l’alto valore del diritto fondamentale di essere ascoltati che è stato violato e confermerebbero che il ricorrente avrebbe avuto diritto, anche nel presente caso, di essere ascoltato prima dell’adozione delle decisioni impugnate.
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