3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/80
Ricorso proposto il 21 marzo 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA
(Causa T-177/19)
(2019/C 187/87)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Navin-Jones, Solicitor e A. Kołtunowska, lawyer)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione dell’ECHA n. ED/88/2018 concernente l’inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nella lista delle sostanze candidate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV, pubblicato il 15 gennaio 2019, per quanto riguarda il fenantrene; e
—
condannare la convenuta alle spese
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione delle proprietà molto persistenti del fenantrene, ha travalicato la propria competenza e ha violato l’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (1):
—
basandosi sugli accertamenti del documento di supporto del comitato degli Stati membri del 2009 sulle proprietà molto persistenti del fenantrene in quanto costituente di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» senza effettuare la propria valutazione delle informazioni disponibili riproducendo così gli errori che viziano il documento di supporto;
—
giungendo a conclusioni sulle proprietà molto persistenti del fenantrene che le prove utilizzate non sarebbero state in grado di suffragare;
—
non prendendo in considerazione prove disponibili che avrebbero fatto insorgere serie questioni circa l’affidabilità e l’estremo conservatorismo della simulazione di sedimenti acquatici dello studio OCSE 308 relativo al fenantrene;
—
non prendendo in considerazione informazioni che mettono in discussione l’uso di un calcolo per adeguare i risultati dello studio OCSE 308 per prendere in considerazione la temperatura;
—
non valutando le nuove prove relative alla persistenza del fenantrene che sarebbero state messe a sua disposizione durante la consultazione pubblica; e
—
non prendendo in considerazione tutte le informazioni pertinenti nel determinare la forza probante delle proprietà persistenti del fenantrene specificamente per quanto riguarda la fotodegradazione, la dissoluzione e la volatilizzazione del fenantrene.
2.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, adottando l’atto impugnato, la convenuta ha violato il principio di proporzionalità previsto dal diritto dell’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
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