3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/82
Ricorso proposto il 3 aprile 2019 — Haikal/Consiglio
(Causa T-189/19)
(2019/C 187/89)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Maen Haikal (Damasco, Siria) (rappresentante: Stanislav Koev, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso interamente ricevibile e fondato e dichiarare fondati i motivi ivi dedotti in diritto;
—
accertare che gli atti giuridici impugnati possono essere parzialmente annullati;
—
annullare la decisione (PESC) 2019/87 del Consiglio del 21 gennaio 2019, con cui è modificata la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui si riferisce al sig. Maen Haikal;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui si riferisce al sig. Maen Haikal;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento di tutte le spese processuali, degli onorari e degli altri costi sostenuti per la sua rappresentanza in giudizio da parte di un avvocato.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi in diritto.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio — Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene — Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Articoli 6 e 13 CEDU, articolo 215 TFUE e articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore di valutazione da parte del Consiglio.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e dei principi di proporzionalità e libertà economica — Articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU e articolo17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto a condizioni di vita normali — Articoli 2 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e articoli 3 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite.
7.
Settimo motivo, vertente sulla grave violazione del diritto alla tutela della reputazione — Articoli 8 e 10, paragrafo 2, CEDU.
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