24.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 213/40
Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — BF/Commissione
(Causa T-190/19)
(2019/C 213/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BF (rappresentanti: S. Gesterkamp, avvocato e C. König, professore)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accertare che la convenuta, dal 18 dicembre 2018, data della notifica elettronica della seconda lettera di diffida della ricorrente, con la sua inerzia ha violato il suo obbligo di adottare una decisione definitiva nell’ambito del procedimento di esame preliminare, da trasmettere alla ricorrente in quanto denunciante, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.48706 (RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH und Nordwasser GmbH), ossia o una decisione di avviare il procedimento d’indagine formale oppure una decisione di non avviare un siffatto procedimento;
—
condannare la convenuta alle spese; e
—
in via cautelativa e subordinata, in caso di cessazione dell’inerzia dopo la proposizione del ricorso, condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene, innanzitutto, che ricorrono i presupposti per un ricorso per carenza, in quanto, in particolare, al momento della data della notifica della seconda lettera di diffida, le circostanze di fatto erano tali da consentire l’adozione di una decisione definitiva nell’ambito del procedimento di esame preliminare ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589 (1).
La ricorrente afferma altresì che la convenuta, nella sua lettera amministrativa del 17 dicembre 2018 avrebbe illustrato solo dal punto di vista normativo un monopolio legale a favore della Nordwasser GmbH, incaricata nell’ambito di un’operazione interna (in house), che potesse escludere una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza affrontare questioni di fatto quali il presupposto fattuale del trattamento favorevole.
Inoltre la ricorrente fa valere che essa avrebbe già contestato in una fase precedente del procedimento, tramite la presentazione della sua denuncia, che un monopolio legale sia stato motivato conformemente al diritto dell’Unione. In ogni caso, la convenuta avrebbe dovuto esprimere il suo punto di vista sotto il profilo strettamente giuridico sulla base dei fatti accertati e, di conseguenza, avrebbe dovuto adottare quantomeno una decisione impugnabile di non avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, entro dicembre 2018.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU. L 248 del 24.9.2015, pag. 9).
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